Nuova legge sui maltrattamenti

Legge

«Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate»

(in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, approvata definitivamente dal Senato – 8 luglio 2004)

Testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Grignaffini ed altri; Azzolini ed altri;

Zanella ed altri; Zanella ed altri; modificato dal Senato con l'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei senatori Acciarini ed altri; Ripamonti; Ripamonti ed altri; Pace ed altri; Chincarini ed altri; Acciarini ed altri; Bucciero ed altri; Bongiorno ed altri; Peruzzotti ed altri; Centaro ed altri; Specchia ed altri; Zancan ed altri

Articolo 1

(Modifiche al codice penale)

1.Dopo il titolo IX del libro II del codice penale è inserito il seguente: Titolo IX bis - Dei delitti contro il sentimento per gli animali.

Articolo 544bis - (Uccisione di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona la morte di un animale è punito con la reclusione da tre mesi a diciotto mesi.

Articolo 544ter - (Maltrattamento di animali) Chiunque, per crudeltà o senza necessità, cagiona una lesione ad un animale ovvero lo sottopone a sevizie, o strazio per gli animali ovvero attività insostenibili per le caratteristiche etologiche degli stessi o a comportamenti o a fatiche o a lavori insopportabili per le sue caratteristiche etologiche è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.

La stessa pena si applica a chiunque somministra agli animali sostanze stupefacenti ovvero li sottopone a trattamenti che procurano un danno alla salute degli stessi.
La pena è aumentata della metà se dai fatti di cui al comma 1 deriva la morte dell’animale.

Articolo 544quater - ( Spettacoli o manifestazioni vietati). Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque organizza o promuove spettacoli o manifestazioni che comportino sevizie per gli animali è punito con la reclusione da quattro mesi a due anni e con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà se i fatti di cui al comma precedente sono commessi in relazione all’esercizio di scommesse clandestine o al fine di trarne profitto per sé od altri ovvero se ne deriva la morte dell’animale.

Articolo 544quinquies - ( Divieto di combattimenti tra animali). Chiunque promuove, organizza o dirige combattimenti o competizioni non autorizzate tra animali che possono metterne in pericolo l’integrità fisica è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 50.000 a 160.000 euro.
La pena è aumentata da un terzo alla metà:

1) se le predette attività sono compiute in concorso con minorenni o da persone armate;

2) se le predette attività sono promosse utilizzando videoriproduzioni o materiale di qualsiasi tipo contenente scene o immagini dei combattimenti o delle competizioni;

3) se il colpevole cura la ripresa o la registrazione in qualsiasi forma dei combattimenti o delle competizioni.

Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, allevando o addestrando animali li destina sotto qualsiasi forma e anche per il tramite di terzi alla loro partecipazione ai combattimenti di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro. La stessa pena si applica anche ai proprietari o ai detentori degli animali impiegati nei combattimenti e nelle competizioni di cui al primo comma, se consenzienti.
Chiunque, anche se non presente sul luogo del reato, fuori dei casi di concorso nel medesimo, organizza o effettua scommesse sui combattimenti e sulle competizioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 5.000 a 30.000 euro.

Articolo 544sexies - (Confisca e pene accessorie). 1. Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 544 ter, 544 quater e 544 quinquies, è sempre ordinata la confisca dell’animale, salvo che appartenga a persona estranea al reato. È altresì disposta la sospensione da tre mesi a tre anni dell’attività di trasporto, di commercio o di allevamento degli animali se la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta è pronunciata nei confronti di chi svolge le predette attività. In caso di recidiva è disposta l’interdizione dall’esercizio delle attività medesime.

2. All’articolo 638 del codice penale, dopo le parole «è punito» sono inserite le altre «,salvo che il fatto costituisca più grave reato».

3. L’articolo 727 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Articolo 727 - (Abbandono di animali). Chiunque abbandona animali domestici o che abbiano acquisito abitudini della cattività è punito con l’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da 1.000 euro a 10.000 euro. Alla stessa pena soggiace chiunque detiene animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze».

Articolo 2

(Divieto di utilizzo a fini commerciali di pelli e pellicce)

1. È vietato utilizzare cani (Canis familiaris) e gatti (Felis catus) per la produzione o il confezionamento di pelli, pellicce, capi di abbigliamento e articoli di pelletteria costituiti od ottenuti, in tutto o in parte, dalle pelli o dalle pellicce dei medesimi, nonché commercializzare o introdurre le stesse nel territorio nazionale.

2. La violazione delle predette disposizioni è punita con l'arresto da 3 mesi ad un anno o con l'ammenda da 5.000 a 100.000 euro.

3. Alla condanna consegue in ogni caso la confisca e la distruzione del materiale di cui al comma 1.

Articolo 3

(Modifica alle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale)

1. Dopo l’articolo 19 bis della disposizione di coordinamento e transitorie del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Articolo 19 ter. ( Leggi speciali in materia di animali). Le disposizioni del titolo IX- bis del Libro II del codice penale non si applicano ai casi previsti dalle leggi speciali in materia di caccia, di pesca, di allevamento, di trasporto, di macellazione degli animali, di sperimentazioni scientifica sugli stessi, di attività circense, di giardini zoologici, nonché dalle altre leggi speciali in materia di animali. Le disposizioni del titolo IX bis del libro II del codice penale non si applicano altresì alle manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalla regione competente.

Articolo 19 quater. (Affidamento degli animali sequestrati o confiscati). Gli animali oggetto di provvedimenti di sequestro e di confisca sono affidati, ad associazioni o enti che ne facciano richiesta individuati con decreto del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro dell’interno.

2 . Il decreto di cui all'articolo 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice enale è adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 4

(Norma di coordinamento)

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, al comma ottavo, le parole: «ai sensi dell’articolo 727 del codice penale» sono sostituite dalle seguenti: «con la reclusione da tre mesi ad un anno o con la multa da 3.000 euro a 15.000 euro».

2. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, sopprimere il comma 5.

3. Alla legge 12 giugno 1913, n. 611, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l’articolo 1 è abrogato;

b) All’articolo 2, lettera a), le parole: «dell'articolo 491» sono sostituite dalle seguenti: «del titolo IX bis del libro II del codice penale e dell’articolo 727 del medesimo codice»;

c) All’articolo 8 sostituire le parole: «dell’articolo 491» con le seguenti: «dell’articolo 727 del codice penale».

Articolo 5

(Attività formative)

1. Lo Stato e le regioni possono promuovere di intesa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, l’integrazione dei programmi didattici delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado, ai fini di una effettiva educazione degli alunni in materia di etologia comportamentale degli animali e
del loro rispetto, anche mediante prove pratiche.

Articolo 6

(Vigilanza)

1. Al fine di prevenire e contrastare i reati previsti dalla presente legge, con decreto del Ministro dell’interno, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e il Ministro della salute, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di coordinamento dell’attività della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo forestale dello Stato e dei Corpi di polizia municipale e provinciale.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale,alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

3. Dall’attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per lo Stato e gli enti locali.

Articolo 7

(Diritti e facoltà degli enti e delle associazioni)

1. Ai sensi dell’articolo 91 del codice di procedura penale, le associazioni e gli enti di cui all’articolo 19 quater delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale perseguono finalità di tutela degli interessi lesi dai reati previsti dalla presente legge.

Ufficiale della Repubblica italiana.


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