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Ecco come
la legislazione italiana regola la presenza di cani in condominio:
- l’assemblea, con voto di maggioranza, non può imporre a un condomino il
divieto di detenere cani negli appartamenti, ma occorre che il divieto sia
contemplato dal regolamento condominiale (Trib. Parma, 11 novembre 1968).
La delibera assembleare di approvazione del regolamento di condominio
presa a maggioranza è invalidata, perché è limitativa delle proprietà
individuali, nella parte in cui vieta ai condomini di tenere cani anche
nelle logge e nei terrazzi (Trib. Messina, 8 aprile 1981)
La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà
un’esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il
proprietario dell’immobile si sia contrattualmente obbligato a non
detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento
condominiale di tipo non contrattuale, quand’anche approvato a
maggioranza, stabilire limiti ai diritti o ai poteri dei condomini sulla
loro proprietà esclusiva (Trib. Piacenza, 10 aprile 1990).
- qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la
detenzione di animali che possono turbare la quiete o l’igiene della
collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è
sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo
necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla
collettività dai condomini sotto il profilo della quiete o dell’igiene
(Pretura civ. Campobasso, 12 maggio 1990)
Per il disturbo alla quiete la norma di riferimento è l’art. 844 del
Codice Civile, al cui primo comma si legge: “Il proprietario di un fondo
non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i
rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del
vicino, se non superano la normale tollerabilità avuto anche riferimento
alla condizione dei luoghi”.
Secondo sentenza della Corte di Cassazione, “il limite di tollerabilità...
ha carattere non assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato
con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e
sociali del luogo, delle attività normalmente svolte, del sistema di vita
e delle abitudini della popolazione.” L’art. 659 c.p. recita: “Chiunque,
mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di
segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di
animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli
spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l’arresto
fino a tre mesi |