Cani in condominio

 

Ecco come la legislazione italiana regola la presenza di cani in condominio:

- l’assemblea, con voto di maggioranza, non può imporre a un condomino il divieto di detenere cani negli appartamenti, ma occorre che il divieto sia contemplato dal regolamento condominiale (Trib. Parma, 11 novembre 1968). La delibera assembleare di approvazione del regolamento di condominio presa a maggioranza è invalidata, perché è limitativa delle proprietà individuali, nella parte in cui vieta ai condomini di tenere cani anche nelle logge e nei terrazzi (Trib. Messina, 8 aprile 1981)
La detenzione di animali in un condominio, essendo la suddetta facoltà un’esplicazione del diritto dominicale, può essere vietata solo se il proprietario dell’immobile si sia contrattualmente obbligato a non detenere animali nel proprio appartamento, non potendo un regolamento condominiale di tipo non contrattuale, quand’anche approvato a maggioranza, stabilire limiti ai diritti o ai poteri dei condomini sulla loro proprietà esclusiva (Trib. Piacenza, 10 aprile 1990).

- qualora una norma contenuta in un regolamento condominiale vieti la detenzione di animali che possono turbare la quiete o l’igiene della collettività, il semplice possesso di cani o di altri animali non è sufficiente a far incorrere i condomini in questo divieto, essendo necessario che si accerti effettivamente il pregiudizio causato alla collettività dai condomini sotto il profilo della quiete o dell’igiene (Pretura civ. Campobasso, 12 maggio 1990)
Per il disturbo alla quiete la norma di riferimento è l’art. 844 del Codice Civile, al cui primo comma si legge: “Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità avuto anche riferimento alla condizione dei luoghi”.
Secondo sentenza della Corte di Cassazione, “il limite di tollerabilità... ha carattere non assoluto, ma relativo, nel senso che deve essere fissato con riguardo al caso concreto, tenendo conto delle condizioni naturali e sociali del luogo, delle attività normalmente svolte, del sistema di vita e delle abitudini della popolazione.” L’art. 659 c.p. recita: “Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici è punito con l’arresto fino a tre mesi


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